VACCINO ANTI-COVID DEL FIGLIO MINORE E DISACCORDO FRA I GENITORI

VACCINO ANTI-COVID DEL FIGLIO MINORE E DISACCORDO FRA I GENITORI

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    VACCINAZIONE COVID-19 DEL FIGLIO MINORENNE: COSA ACCADE SE I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI NON TROVANO L’ACCORDO ED IL FIGLIO VUOLE VACCINARSI?

     

     

    Lo scenario pandemico attuale spesso aggiunge un nuovo tema di contrasto ai vari che già affliggono una coppia di genitori separati o divorziati, o comunque in procinto di separarsi o divorziarsi.

     

     

    Non è infrequente, infatti, di questi tempi, che oggetto di aspri litigi, di solito già inaspriti da altre situazioni familiari sottostanti, subentri la problematica del vaccino del figlio minorenne.

     

     

    Un genitore, magari già vaccinato, ha interesse a che il figlio riceva la somministrazione del vaccino, per ragioni di prioritaria tutela della salute del minore e di chi gli sta intorno, oltre che per salvaguardare la sua vita relazionale, a fronte delle limitazioni governative relative al Green Pass.

     

     

    L’altro genitore, invece, vuoi perché seguace di teorie c.d. “no-vax”, vuoi perché semplicemente diffidente verso lo strumento vaccinale, magari per non aver ricevuto adeguata informazione, si oppone.

     

     

    Al centro di questa “contesa”, il primo a soffrirne, come sempre accade, è il figlio minore, il quale in ipotesi desidererebbe vaccinarsi, ma in concreto non può farlo autonomamente, senza il consenso di entrambi i genitori.

     

     

    Che cosa accade, allora, in questi casi?

     

     

     

    La soluzione del problema, quando non vi è alcun possibile punto di incontro, passa, inevitabilmente, per l’aula del Tribunale.

     

     

    Il nostro ordinamento, infatti, mette a disposizione un apposito rimedio processuale per risolvere i dissidi tra coniugi separandi o separati, divorziandi o divorziati.

     

     

    Tale strumento è disciplinato dall’art. 709 ter c.p.c.,  introdotto dalla l. n. 54/2006, con lo scopo di regolamentare le controversie tra genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale e sanzionare eventuali inadempimenti, attraverso un particolare procedimento azionabile sia in via incidentale (cioè mentre è già attivo un procedimento di separazione o divorzio), sia in via autonoma.

     

     

    In particolare, con l’attivazione di questo speciale procedimento, il Tribunale è chiamato ad intervenire in tutte le questioni riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute, ovvero le controversie relative alle modalità dell’affidamento.

     

     

    Nel caso che ci interessa, ovvero la somministrazione vaccinale, sarà proprio una questione inerente alla salute del minore ad essere affidata alla decisione del Tribunale.

     

     

    Il coniuge favorevole, infatti, se il minore desidera vaccinarsi, potrà depositare un ricorso – naturalmente assistito dal proprio difensore di fiducia – e chiedere al Tribunale di autorizzare la vaccinazione anche senza il consenso dell’altro coniuge, la cui responsabilità genitoriale verrà a tutti gli effetti sospesa in relazione a tale decisione sanitaria.

     

     

    La procedura, naturalmente, prevede l’indispensabile audizione del minore, di cui il Tribunale valuterà l’autentica intenzione di vaccinarsi, anche in relazione al grado di maturità dello stesso e ad altri fattori.

     

     

    La posizione del minore, infatti, è centrale, atteso che, come prevede l’ art. 3 l. n. 219/2017: «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».

     

     

    Le più recenti decisioni in materia (cfr. Tribunale di Monza – IV sez. civ. – decreto del 22-07-2021 e Tribunale di Milano, sez. IX civ, decreto 02.09.2021), valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci e sicuri, si orientano univocamente nel senso di autorizzare la vaccinazione così come richiesta da uno solo dei coniugi, sospendendo provvisoriamente la responsabilità genitoriale del coniuge contrario, che, peraltro, viene spesso condannato ad ingenti somme a titolo di spese legali, se non addirittura di responsabilità per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

     

    Autore: Avv. Corrado Castelli

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